la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. A fini di solidarieta' con le popolazioni colpite dalla  guerra
in  Iugoslavia  e'  autorizzata  la  spesa  di  lire  300.000.000 per
l'acquisto ed il trasporto di materiale medico-sanitario e di  generi
di  prima  necessita'. A tale scopo la Giunta provinciale, in accordo
con i competenti  organi  dello  Stato,  stabilisce  i  materiali  da
acquistare ed individua le strutture di destinazione.
   2. Nel caso che le spese di cui al comma 1 siano state anticipate,
in  tutto  o  in  parte,  da  soggetti diversi dalla provincia, anche
anteriormente all'entrata in vigore della presente legge,  la  Giunta
provinciale  e' autorizzata a rimborsarle a tali soggetti, nei limiti
dell'importo complessivo stabilito al comma 1,  a  condizione  che  i
beni   acquistati   e  le  strutture  di  destinazione  siano  quelli
determinati con le modalita' di cui  al  medesimo  comma  1  e  siano
dimostrate  l'entita' delle spese anticipate e l'effettiva attuazione
degli interventi.