la seguente legge: Art. 1. 1. A fini di solidarieta' con le popolazioni colpite dalla guerra in Iugoslavia e' autorizzata la spesa di lire 300.000.000 per l'acquisto ed il trasporto di materiale medico-sanitario e di generi di prima necessita'. A tale scopo la Giunta provinciale, in accordo con i competenti organi dello Stato, stabilisce i materiali da acquistare ed individua le strutture di destinazione. 2. Nel caso che le spese di cui al comma 1 siano state anticipate, in tutto o in parte, da soggetti diversi dalla provincia, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale e' autorizzata a rimborsarle a tali soggetti, nei limiti dell'importo complessivo stabilito al comma 1, a condizione che i beni acquistati e le strutture di destinazione siano quelli determinati con le modalita' di cui al medesimo comma 1 e siano dimostrate l'entita' delle spese anticipate e l'effettiva attuazione degli interventi.